Il penultimo comma dell'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, e' sostituito dal seguente: "Il periodo di utilizzazione nelle attivita' di cui al precedente quartultimo comma non puo' superare un sessennio continuativo e l'utilizzazione non puo' essere disposta per piu' di due volte nel corso della carriera dello stesso insegnante per una durata complessiva non superiore a nove anni".

Testo vigente dal 15 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-07;66~artunico · fonte su Normattiva