Gli insegnanti che abbiano svolto due anni di servizio di insegnamento non di ruolo nella scuola materna statale nel sessennio antecedente al 1 settembre 1981 nonche' gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola materna statale, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, nel medesimo sessennio, hanno titolo ad una riserva de 50 per cento dei posti da conferire con il primo concorso ordinario indetto dopo l'entrata in vigore della presente legge, a sensi del precedente articolo 20. Gli insegnanti, gia' forniti di abilitazione, che abbiano svolto, negli anni scolastici 1978-1979, 1979-1980 ((1980-81 o 1981-82)), un anno di servizio in qualita' di supplente nella scuola materna statale ed abbiano svolti un altro anno di servizio di insegnamento nella scuola materna statale nel quinquennio antecedente alla data del 1 settembre 1980, e gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola materna statale, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, in qualita' di supplente nella scuola materna statale, ((nel settennio antecedente alla data del 1 settembre 1982)), hanno titolo ad essere gradualmente immessi in ruolo in ambito provinciale, nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1985-1986, nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie da compilare sulla base del miglior punteggio conseguito in concorsi di accesso ai ruoli, del punteggio relativo al titolo di abilitazione e dei titoli di servizio. 1 Gli insegnanti, di cui al precedente comma, sono immessi in ruolo dopo gli insegnanti di cui al precedente articolo 25. Gli anni di servizio, richiesti dal presente articolo, sono computati sulla base di 180 giorni di servizio effettivo in ciascun anno. E' comunque computato come anno di servizio quello per il quale l'interessato abbia maturato, ai sensi delle vigenti disposizioni, il diritto alla retribuzione per il periodo estivo.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 16 luglio 1984 n. 326

1

La L. 16 luglio 1984 n. 326 ha disposto (con l'art. 1) che "il secondo comma del presente articolo e' modificato nel senso che le immissioni in ruolo, ivi previste, sono disposte gradualmente, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1984-1985", inoltre ha disposto (con l'art. 19) che al secondo comma del presente articolo "nel quinquennio antecedente alla data del 1 settembre 1981" e' sostituita da "nel sessennio antecedente alla data del 1 settembre 1981".

Testo vigente dal 2 agosto 1984

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 449/1989

    Illegittimità dichiarata
    27 luglio 1989

    Non è ragionevole che il legislatore nell'assolvere ad una funzione correttiva della disciplina concernente l'inquadramento in ruolo di categorie di personale docente precario abbia riconsiderato, per gli insegnanti in possesso di certi requisiti, le abilitazioni comunque conseguite fino al momento di entrata in vigore della legge n. 326 del 1984 (artt. 7 e 15 stessa legge) e non abbia invece riconosciuto, per i docenti della scuola materna, le abilitazioni ottenute per effetto della partecipazione a concorsi ordinari in via di espletamento nel periodo intercorrente tra tale legge e la legge n. 270 del 1982. Sono pertanto costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 3 Cost., gli artt. 1 e 19 della legge 16 luglio 1984, n. 326, nella parte in cui non contemplano, ai fini della immissione in ruolo degli insegnanti della scuola materna di cui all'art. 27, comma secondo, della legge 20 maggio 1982, n. 270, coloro che abbiano conseguito una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente ai sette decimi nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola materna statale in via di espletamento fino alla entrata in vigore della legge 16 luglio 1984, n. 326. - v. S. n. 282/1987.

    Art. 1 Modifiche ed integrazioni alla legge 20 maggio 1982, n. 270 · Art. 19 Modifiche ed integrazioni alla legge 20 maggio 1982, n. 270 · Art. 27 Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1982-05-20;270~art27 · fonte su Normattiva