Il secondo comma dell'articolo 21 della legge 13 aprile 1977, n. 114, e' sostituito dal seguente: "Se l'ammontare scomputabile e' superiore a quello della imposta liquidata, l'eccedenza e' rimborsata a norma dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, con gli interessi di cui all'articolo 44 dello stesso decreto".
Testo vigente dal 19 dicembre 1977
