Il secondo comma dell'articolo 21 della legge 13 aprile 1977, n. 114, e' sostituito dal seguente: "Se l'ammontare scomputabile e' superiore a quello della imposta liquidata, l'eccedenza e' rimborsata a norma dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, con gli interessi di cui all'articolo 44 dello stesso decreto".

Testo vigente dal 19 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-12-09;909~art1 · fonte su Normattiva