All'articolo 4 della legge 31 marzo 1956, n. 294, quale risulta sostituito dall'articolo 6 della legge 5 luglio 1966, n. 526, alla fine del terzo comma sono aggiunte le parole: "Tuttavia il sindaco per gli edifici non notificati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, potra' rilasciare, senza il preventivo nulla osta del Magistrato alle acque, la licenza edilizia per modifiche in conformita' alle destinazioni previste nel piano regolatore generale, che non comportino alterazioni delle strutture murarie originali, ne' aumenti di volumi o di superficie calpestabile".

Testo vigente dal 5 maggio 1969

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urn:nir:stato:legge:1969-04-08;161~art2 · fonte su Normattiva