All'articolo 19 della legge 18 aprile 1962, n. 167, le parole: "... utilizzate in proprio dagli enti di cui al terzo comma dell'articolo 10" sono sostituite con le parole: "... utilizzate dagli enti pubblici istituzionalmente operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare e da cooperative edilizie".

Testo vigente dal 30 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-10-22;865~art40 · fonte su Normattiva