All'articolo 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e' aggiunto il seguente comma: "Le varianti che non incidono sul dimensionamento globale del piano e non comportano modifiche al perimetro, agli indici di fabbricabilita' ed alle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico, o costituiscono adeguamento delle previsioni del piano ai limiti ed ai rapporti di cui all'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, sono approvate con deliberazione del consiglio comunale. La deliberazione diviene esecutiva ai sensi dell'articolo 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530".

Testo vigente dal 30 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-10-22;865~art34 · fonte su Normattiva