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L'ultimo comma dell'articolo 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta modificato dall'articolo 9 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, e' sostituito dal seguente: "L'ufficiale non puo', comunque, per effetto dello spostamento in ruolo, oltrepassare altro ufficiale della propria arma o servizio che, gia' di lui piu' anziano all'atto della nomina o della promozione al grado di tenente, abbia conseguito vantaggi di carriera per eguale titolo, salvo il caso di modifiche di anzianita' in detto grado o in quelli di capitano, maggiore e tenente colonnello, conseguenti all'acquisizione di vantaggi di carriera per titoli diversi o a detrazioni di anzianita' subite per le cause indicate nell'articolo 10 della legge 10 aprile 1954, n. 113, o a ritardi nello svolgimento della carriera".

Testo in vigore dal 10 giugno 1975 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-05-27;178~art1 · fonte del testo