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Le elezioni dei rappresentanti degli studenti previste dall'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, hanno luogo tra il 15 gennaio e il 15 febbraio di ogni anno accademico. Le norme regolamentari di cui all'ultimo comma del citato articolo 9 devono prevedere:

  • a)la possibilita' di presentazione di liste, tra loro concorrenti a sistema proporzionale, con numero di candidati non superiore al numero degli eligendi; la possibilita' di esprimere preferenze all'interno della lista prescelta in numero non superiore a un terzo degli eligendi;
  • b)la durata in carica non superiore ad un anno;
  • c)le modalita' di eventuale sostituzione nei casi di dimissioni o di perdita della qualita' di elettore.

Testo in vigore dal 7 novembre 1974 al 2 marzo 1978

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urn:nir:stato:legge:1974-10-14;525~art1 · fonte del testo