Art. 1 — COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 GENNAIO 1978, N. 10, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 21 FEBBRAIO 1978, N. 46
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Le elezioni dei rappresentanti degli studenti previste dall'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, hanno luogo tra il 15 gennaio e il 15 febbraio di ogni anno accademico. Le norme regolamentari di cui all'ultimo comma del citato articolo 9 devono prevedere:
- a)la possibilita' di presentazione di liste, tra loro concorrenti a sistema proporzionale, con numero di candidati non superiore al numero degli eligendi; la possibilita' di esprimere preferenze all'interno della lista prescelta in numero non superiore a un terzo degli eligendi;
- b)la durata in carica non superiore ad un anno;
- c)le modalita' di eventuale sostituzione nei casi di dimissioni o di perdita della qualita' di elettore.
Testo in vigore dal 7 novembre 1974 al 2 marzo 1978
