Art. unico — COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 DICEMBRE 1998, N. 504
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L'imposta unica sui giochi di abilita' e sui concorsi pronostici, di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e successive modificazioni, e' elevata al 26,80 per cento. Per i concorsi pronostici relativi alle corse dei cavalli rimane fermo l'abbuono del 28,301886 per cento sulla imposta unica concesso a favore dell'Unione nazionale incremento razze equine dall'articolo 1 della legge 29 settembre 1965, n. 1117. Le operazioni inerenti e connesse alla gestione ed alla raccolta delle giocate dei giochi di abilita' e dei concorsi pronostici esercitati dal Comitato olimpico nazionale italiano e dall'Unione nazionale incremento razze equine o dai relativi gestori rientrano nell'esenzione di cui all'ultimo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Testo in vigore dal 1 dicembre 1973 al 18 febbraio 1999
