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[1]Il Governo del Re e' autorizzato:

  • a)ad emanare tutte le disposizioni, anche di ordine integrativo, necessarie per l'attuazione della presente legge;
  • b)a coordinare e riunire in testo unico le disposizioni della presente legge con quelle del R. decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, e dei successivi decreti-legge che lo hanno modificato, della legge comunale e provinciale, delle leggi successive che l'hanno modificata e delle altre leggi che vi abbiano attinenza per ragione di materia, anche modificandone le disposizioni.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 6 dicembre 1928 - Anno VII

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Mussolini.

[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 13 dicembre 1928 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1928-12-06;2702~art10 · fonte del testo