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[1]Il parere della Consulta deve essere inteso sui seguenti oggetti: 1° bilancio preventivo;

[2]2° conto consuntivo;

[3]3° applicazione di tributi e regolamenti relativi;

[4]4° piani regolatori per la esecuzione delle opere di qualsiasi natura;

[5]5° assunzione diretta dei pubblici servizi.

[6]Il Governatore puo', inoltre, richiedere il parere della Consulta ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Testo in vigore dal 13 dicembre 1928 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1928-12-06;2702~art6 · fonte del testo