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[1]I provvedimenti del Governatore, nelle materie nelle quali non sia richiesta una speciale approvazione, sono definitivi.

[2]In nessun caso i consultori hanno facolta' di impugnare i provvedimenti del Governatore.

Testo in vigore dal 13 dicembre 1928 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1928-12-06;2702~art7 · fonte del testo