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[1]Fino al 30 giugno 1929, il Governatore di Roma e' autorizzato, in deroga a qualsiasi disposizione di legge o di regolamento, generale o speciale:
- a)a dispensare dal servizio il personale di qualunque ufficio e grado, comunque dipendente dal Governatorato, anche se l'ordinamento giuridico e il trattamento economico del personale stesso sia regolato da speciali disposizioni di legge o di regolamento, compresi i maestri elementari;
- b)a provvedere in ordine ai posti eventualmente vacanti o che siano per rendersi vacanti, fissandone le norme e le modalita'.
[2]Nulla e' innovato al R. decreto-legge 16 agosto 1926, numero 1577, restando, altresi', vietato ogni aumento dell'onere globale risultante, alla data di entrata in vigore di detto decreto, complessivamente per stipendi e per pensioni.
Testo in vigore dal 13 dicembre 1928 al 16 dicembre 2009
