I rappresentanti del personale nel Consiglio di amministrazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono stabiliti in numero di tre, di cui uno appartenente al ruolo dell'Amministrazione centrale, uno al ruolo dell'Ispettorato del lavoro e uno al ruolo degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.2 Del Consiglio di amministrazione e' chiamato a far parte altresi' il capo dell'ispettorato medico centrale del lavoro.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 10 gennaio 1968, n. 8
2La L. 10 gennaio 1968, n. 8 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "I rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al primo comma dell'articolo 18 della legge 22 luglio 1961, n. 628, sono stabiliti in numero di quattro, di cui uno appartenente al ruolo dei collocatori".
Testo vigente dal 4 febbraio 1968
