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I rappresentanti del personale nel Consiglio di amministrazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono stabiliti in numero di tre, di cui uno appartenente al ruolo dell'Amministrazione centrale, uno al ruolo dell'Ispettorato del lavoro e uno al ruolo degli Uffici del lavoro e della massima occupazione. Del Consiglio di amministrazione e' chiamato a far parte altresi' il capo dell'ispettorato medico centrale del lavoro.

Testo in vigore dal 27 luglio 1961 al 4 febbraio 1968

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urn:nir:stato:legge:1961-07-22;628~art18 · fonte del testo