Modifiche all'ordinamento dell'istituto elettrotecnico nazionale "Galileo Ferraris", in Torino
Art. 13
L'Amministrazione dello Stato, gli Enti fondatori e sovventori hanno diritto a valersi delle varie forme di attivita' dell'Istituto con titolo di preferenza, col semplice rimborso delle spese, che si renderanno necessarie per le prestazioni domandate.
Testo vigente dal 23 agosto 1956
