Al normale funzionamento dell'Istituto si provvede mediante:

  • a)un contributo dello Stato a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione;
  • b)i contributi sia straordinari sia continuativi, da parte di industrie o di altri enti pubblici o privati;
  • c)i proventi dell'attivita' dell'Istituto ed i redditi del suo patrimonio.

Testo vigente dal 23 agosto 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-07-25;925~art5 · fonte del testo