L'autonomia finanziaria e contabile dell'Istituto si esercita nei limiti stabiliti dall'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168. L'Istituto provvede all'assolvimento dei fini di cui all'articolo 2 con il contributo ordinario per il funzionamento a carico dello Stato e con i mezzi derivanti dal proprio patrimonio, dai proventi delle proprie attivita', da contributi e donazioni da parte di enti pubblici e privati e da ogni altra eventuale entrata.

Testo vigente dal 24 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-11;153~art10 · fonte su Normattiva