Art. 10 — Autonomia finanziaria e contabile
L'autonomia finanziaria e contabile dell'Istituto si esercita nei limiti stabiliti dall'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168. L'Istituto provvede all'assolvimento dei fini di cui all'articolo 2 con il contributo ordinario per il funzionamento a carico dello Stato e con i mezzi derivanti dal proprio patrimonio, dai proventi delle proprie attivita', da contributi e donazioni da parte di enti pubblici e privati e da ogni altra eventuale entrata.
Testo vigente dal 24 febbraio 1992
