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Le disposizioni relative all'abilitazione si applicano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Conservano efficacia ad ogni effetto i periodi di praticantato svolti ed i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali prima della data di entrata in vigore della presente legge. Hanno titolo all'iscrizione nell'albo professionale dei periti industriali, a semplice richiesta, i periti industriali che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della libera professione prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1969, n. 119.

Testo in vigore dal 12 febbraio 1990 al 29 maggio 2016

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urn:nir:stato:legge:1990-02-02;17~art3 · fonte su Normattiva