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Nell'art. 59 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, il terz'ultimo ed il penultimo alinea sono sostituiti dai seguenti: "nei ruoli del Servizio tecnico di artiglieria, del Servizio tecnico della motorizzazione, del Servizio automobilistico, del Servizio sanitario (ufficiali medici), del Servizio di commissariato (ufficiali commissari), del Servizio di amministrazione, sino al grado di tenente generale; "nei ruoli del Servizio sanitario (ufficiali chimicifarmacisti) e del Servizio veterinario, sino al grado di maggior generale;".

Testo in vigore dal 12 dicembre 1959 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1959-12-07;1037~art2 · fonte del testo