Art. 3
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1959
Confronto con la versione in vigore dal 12 dicembre 1959 al 9 ottobre 2010. 151 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Al quadro XIV della tabella n. 1, annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta modificato dalla legge 27 febbraio 1958, n. 295, sono apportate le ulteriori seguenti modificazioni:
tolto: Nella colonna 1, prima del grado di maggior generale, e' inserito il grado di tenente generale. Nella colonna 4, in corrispondenza del grado di tenente generale, e' aggiunta la cifra "1". In corrispondenza del grado di maggior generale: nella colonna 2 e' aggiunta la locuzione "a scelta"; nella colonna 4, la cifra "1" e' sostituita dalla cifra "2"; nella colonna 5, e' aggiunta la locuzione "1 ogni quattro anni (g)"; nella colonna 6, e' aggiunta la parola "tutti". In corrispondenza del grado di colonnello: nella colonna 5, la locuzione "1 ogni quattro anni (g)" e' sostituita dalla locuzione "1 ogni due anni (g)". In corrispondenza del grado di capitano, nella colonna 4, la cifra "393" e' sostituita dalla cifra "388".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1959-12-07;1037~art3 · fonte del testo