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Ove all'interno di esercizi commerciali o di esercizi pubblici sia contestata nei confronti dei titolari o di loro coadiuvanti o dipendenti la detenzione o la cessione di tabacchi lavorati in violazione delle disposizioni del citato testo unico approvato con decreto del presidente della Repubblica n. 43 del 1973, (( e successive modificazioni,)) o di altre leggi speciali in materia, ovvero la cessione abusiva di tabacchi lavorati in violazione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, in aggiunta alle specifiche sanzioni previste e' disposta, (( dal Ministro delle finanze o per sua delega)), la chiusura dell'esercizio ovvero la sospensione della licenza o dell'autorizzazione dell'esercizio per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore ad un mese. Nel caso di successiva violazione, la chiusura o la sospensione e' disposta per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a due mesi. Ove la contestazione di cui al comma 1 avvenga piu' di due volte, puo' essere disposta la chiusura definitiva dell'esercizio. Contro i provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 e' ammesso ricorso amministrativo. (( L'inosservanza dei provvedimenti di sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio o di chiusura, previsti ai commi 1, 2 e 3, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da venti milioni a cento milioni di lire. ))

Testo in vigore dal 19 aprile 2001 al 4 ottobre 2024

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1994-01-18;50~art5 · fonte su Normattiva