((Fermo restando quanto disposto dall'articolo 66 della Costituzione, ai giudizi relativi alle condizioni di eleggibilita' e di compatibilita', stabilite dalla presente legge in relazione alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, si applica l'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.)) 12 L'azione si propone da parte di qualsiasi cittadino elettore ((...)). ((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). 12 ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). 12 ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). 12 ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). 12 ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). 12 ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). 12 ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). 12
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150
12Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso." Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 2) che "Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."
Testo vigente dal 6 ottobre 2011
