All'articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 406, e' aggiunto il seguente comma: "Il Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense, determina, con proprio decreto, le modalita' per l'espletamento della pratica e per l'accertamento del suo effettivo svolgimento".
Testo vigente dal 1 luglio 1988
