Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico

Art. 3 — Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 194, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147

L'articolo 1, comma 194, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpreta nel senso che il versamento volontario, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, puo' essere effettuato solo con riferimento ai sei mesi successivi al termine di fruizione dell'indennita' relativa alla mobilita' in cui l'assicurato era collocato alla data del 4 dicembre 2011. Per i lavoratori di cui al comma 1 che siano gia' stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente all'entrata in vigore della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini per i versamenti relativi ai sei mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell'indennita' relativa alla mobilita' in cui l'assicurato era collocato alla data del 4 dicembre 2011.

Testo vigente dal 22 ottobre 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-10-10;147~art3 · fonte su Normattiva