Art. 2 — Retribuzione soggetta a contributo
A decorrere dal 1 gennaio 1971, l'articolo 9 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, gia' modificato dall'articolo 14 della legge 13 luglio 1967, n. 583, e' sostituito dal seguente: "Ai fini della commisurazione del contributo, la retribuzione si considera esclusivamente composta dagli elementi seguenti:
- a)stipendio o salario contrattuale;
- b)aumenti periodici di anzianita';
- c)assegni di merito o ad personam;
- d)indennita' di contingenza;
- e)indennita' di mensa;
- f)tredicesima e quattordicesima mensilita', limitatamente alla quota corrispondente agli elementi di cui alle lettere precedenti;
- g)premio annuo o premio aziendale".
Testo vigente dal 12 novembre 1973
