A decorrere dal 1 gennaio 1971, l'articolo 9 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, gia' modificato dall'articolo 14 della legge 13 luglio 1967, n. 583, e' sostituito dal seguente: "Ai fini della commisurazione del contributo, la retribuzione si considera esclusivamente composta dagli elementi seguenti:

  • a)stipendio o salario contrattuale;
  • b)aumenti periodici di anzianita';
  • c)assegni di merito o ad personam;
  • d)indennita' di contingenza;
  • e)indennita' di mensa;
  • f)tredicesima e quattordicesima mensilita', limitatamente alla quota corrispondente agli elementi di cui alle lettere precedenti;
  • g)premio annuo o premio aziendale".

Testo vigente dal 12 novembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-10-22;672~art2 · fonte su Normattiva