Le pensioni dirette dovute dal Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, in corso di godimento alla data del 1 gennaio 1971, sono maggiorate, a decorrere dalla stessa data, delle seguenti misure percentuali da applicare, nei limiti appresso indicati, sull'importo in atto al 31 dicembre 1970, escluse le quote aggiuntive per i figli a carico: 55 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1948; 50 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio 1948 ed il 31 dicembre 1950; 45 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio 1951 e il 31 dicembre 1952; 40 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio 1953 e il 31 dicembre 1954; 35 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio 1955 e il 31 dicembre 1956; 30 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 1957; 25 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 1958; 20 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio 1959 e il 31 dicembre 1960; 15 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 1961; 10 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio 1962 e il 31 dicembre 1963; 8 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 1964; 6 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 1965; 5 per cento, se la pensione e' stata liquidata con decorrenza compresa nel periodo tra il 1 gennaio 1966 e il 31 dicembre 1969. Le percentuali di maggiorazione di cui al comma precedente si applicano limitatamente ad un importo non superiore a lire 2.600.000 annue per le pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1966, e a lire 3.900.000 annue per le pensioni liquidate con decorrenza successiva. Le maggiorazioni delle pensioni dirette disposte dal presente articolo non determinano variazioni in aumento delle quote aggiuntive per i figli a carico.

Testo vigente dal 12 novembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-10-22;672~art3 · fonte su Normattiva