L'articolo 13 della legge 13 luglio 1965, n. 859, come modificato dall'articolo 1 della legge 30 luglio 1973, n. 484, e' sostituito dal seguente: "Art. 13 (Retribuzione soggetta a contributo). - 1. La retribuzione sulla quale e' dovuto il contributo per il Fondo e' costituita dai seguenti elementi:

  • a)stipendio, comprensivo degli aumenti periodici e della indennita' di contingenza;
  • b)indennita' di volo garantita, comprensiva degli aumenti periodici biennali, o comunque derivante dall'applicazione dei contratti collettivi di lavoro;
  • c)tredicesima mensilita' e mensilita' aggiuntive;
  • d)compensi spettanti in percentuale sulle vendite a bordo;
  • e)indennita' accessorie e speciali, nonche' qualsiasi altro emolumento assoggettabile a contributo ai sensi delle vigenti norme sull'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, ad eccezione delle somme corrisposte a titolo di:
  • 1)indennita' sostitutiva del periodo di preavviso;
  • 2)indennita' per ferie e riposi non goduti;
  • 3)diaria o indennita' di trasferta in cifra fissa, limitatamente al 50 per cento del loro ammontare;
  • 4)indennita' di alloggio e indennita' di rappresentanza;
  • 5)maggiorazione del servizio all'estero e indennita' integrativa di trasferta limitatamente al 50 per cento del loro ammontare;
  • 6)indennita' di trasporto connessa ad attivita' di volo o addestrativa, limitatamente al 50 per cento del suo ammontare".

Testo vigente dal 12 novembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-10-31;480~art3 · fonte su Normattiva