Art. 5 — Maggiorazione delle pensioni di riversibilita
A decorrere dal 1 gennaio 1971, le pensioni spettanti ai superstiti, in corso di godimento a tale data, sono riliquidate applicando alle pensioni dirette, rivalutate a norma dei precedenti articoli 3 e 4, le percentuali di riversibilita' di cui all'articolo 24 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, nel testo sostituito dall'articolo 6 della legge 13 luglio 1967, n. 583, e dall'articolo 6 della presente legge.
Testo vigente dal 12 novembre 1973
