A favore dei lavoratori che cessano dal servizio conservando l'iscrizione al fondo ai sensi dell'articolo 28 della legge 31 marzo 1956, n. 293, le prestazioni a carico del fondo sono liquidate sulla base della retribuzione soggetta a contributo per un lavoratore in attivita', di categoria e di anzianita' contributiva pari a quelle che il lavoratore aveva acquisito al momento della cessazione dal servizio.

Testo vigente dal 27 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-08-05;408~art2 · fonte su Normattiva