A favore dei lavoratori che cessano dal servizio conservando l'iscrizione al fondo ai sensi dell'articolo 28 della legge 31 marzo 1956, n. 293, le prestazioni a carico del fondo sono liquidate sulla base della retribuzione soggetta a contributo per un lavoratore in attivita', di categoria e di anzianita' contributiva pari a quelle che il lavoratore aveva acquisito al momento della cessazione dal servizio.
Testo vigente dal 27 agosto 1975
