Qualora il lavoratore dopo la cessazione del rapporto di lavoro determinata dai motivi indicati nel precedente articolo 1, sia stato iscritto ad una gestione previdenziale diversa da quella presso la quale era costituita la sua posizione assicurativa al momento del licenziamento, l'accredito dei contributi e' determinato in misura tale da consentire la liquidazione di un trattamento pensionistico da parte della gestione di provenienza pari alla differenza tra la quota di pensione a carico della nuova gestione e quella che sarebbe spettata se il lavoratore avesse mantenuto l'iscrizione nella gestione di provenienza.

Testo vigente dal 5 marzo 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-02-15;36~art2 · fonte su Normattiva