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L'ammontare delle pensioni di invalidita' e di vecchiaia non puo' essere inferiore a lire 520 mila annue, escluse le maggiorazioni per carichi di famiglia. L'ammontare delle pensioni spettanti ai superstiti non puo' essere inferiore a lire 390 mila annue. In ogni caso l'ammontare delle pensioni di cui ai precedenti commi, non puo' essere inferiore al minimo vigente nell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, maggiorato del 10 per cento.

Testo in vigore dal 20 dicembre 1971 al 15 novembre 1996

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-11-25;1079~art10 · fonte su Normattiva