Il quarto comma dell'articolo 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576, introdotto dall'articolo 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175, e' sostituito dal seguente: "Il contributo di cui ai commi precedenti e' dovuto anche dai pensionati che restano iscritti all'albo dei procuratori o degli avvocati o all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; ma l'obbligo del contributo minimo e' escluso dall'anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione".

Testo vigente dal 20 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-11;141~art6 · fonte su Normattiva