Art. 14 — Liquidazione e decorrenza, delle pensioni del Fondo
La liquidazione della pensione all'iscritto o ai superstiti deve essere richiesta con domanda degli interessati diretta all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestore del Fondo. Le pensioni di vecchiaia e quelle dovute ai superstiti decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della cessazione dal servizio o della morte. Le pensioni per invalidita' decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della cessazione dal servizio, o a quello di presentazione della relativa domanda, se posteriore.
Testo vigente dal 20 dicembre 1971
