La liquidazione della pensione all'iscritto o ai superstiti deve essere richiesta con domanda degli interessati diretta all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestore del Fondo. Le pensioni di vecchiaia e quelle dovute ai superstiti decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della cessazione dal servizio o della morte. Le pensioni per invalidita' decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della cessazione dal servizio, o a quello di presentazione della relativa domanda, se posteriore.

Testo vigente dal 20 dicembre 1971

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-11-25;1079~art14 · fonte su Normattiva