Art. 22 — Liquidazione e pagamento delle pensioni
La pensione e' richiesta all'ente con domanda scritta. La pensione di invalidita' decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale e' presentata la domanda. La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'assicurato compie il sessantacinquesimo anno di eta', oppure, in mancanza del requisito di iscrizione e di contribuzione, dal primo giorno del mese successivo alla data di maturazione del requisito stesso. La pensione a favore dei superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' avvenuta la morte dell'iscritto o del pensionato. In caso di ritardata presentazione della domanda di pensione di vecchiaia o a favore dei superstiti sono dovuti gli arretrati, senza interessi, con un massimo di due annualita'. La pensione annua e' pagata in tredici rate uguali: una al principio di ciascun mese e una in occasione delle festivita' natalizie.
Testo vigente dal 23 dicembre 1971
