Art. 6
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 agosto 1975 al 17 luglio 1976. Leggi il testo vigente →
Le quote di aggiunta di famiglia spettanti per le persone a carico ai titolari di pensione o di assegni vitalizi, in applicazione della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, ferma rimanendo la disciplina, sono fissate, con le sottoindicate decorrenze, nelle misure mensili lorde a fianco indicate: dal 1 settembre 1975: L. 4.500 per ciascuna persona; dal 1 luglio 1976: L. 6.500 per il coniuge e per ciascun figlio e L. 4.870 per ciascun genitore; dal 1 luglio 1977: L. 9.880 per il coniuge e per ciascun figlio e L. 4.870 per ciascun genitore. L'importo di L. 9.880 di cui al precedente comma e' aumentato del 10 per cento nei confronti dei titolari di pensione o assegni assoggettati a ritenuta d'imposta alla fonte.
Testo in vigore dal 14 agosto 1975 al 17 luglio 1976
