L'importo degli assegni vitalizi, di cui al precedente articolo 11, e determinato, per l'anno 1976, nella misura di lire 608.400, da ripartire in 13 rate mensili di lire 46.800. L'importo di cui al precedente comma e ulteriormente elevato nella stessa misura e con la stessa decorrenza degli aumenti delle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, disposti da provvedimenti di legge o derivanti dall'applicazione dell'articolo 19 della legge sopracitata. I titolari di assegni vitalizi di importo superiore a quello della pensione sociale, che non abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177, mantengono il maggior trattamento fino a quando la parte eccedente l'importo della pensione sociale e assorbita in dipendenza degli aumenti di cui al precedente comma.

Testo vigente dal 21 marzo 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-03-20;75~art12 · fonte su Normattiva