Dopo l'ottavo comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale, e' inserito il seguente: "Nel computo dei termini di custodia cautelare si tiene conto dei giorni in cui si sono tenute le udienze e di quelli impiegati per la deliberazione della sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni solo ai fini della determinazione della durata complessiva della custodia ai sensi dei commi sesto ed ottavo".

Testo vigente dal 18 febbraio 1987

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urn:nir:stato:legge:1987-02-17;29~art2 · fonte del testo