Dopo l'ottavo comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale, e' inserito il seguente: "Nel computo dei termini di custodia cautelare si tiene conto dei giorni in cui si sono tenute le udienze e di quelli impiegati per la deliberazione della sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni solo ai fini della determinazione della durata complessiva della custodia ai sensi dei commi sesto ed ottavo".
Testo vigente dal 18 febbraio 1987
