Al settimo comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "I predetti termini rimangono altresi' sospesi nella fase del giudizio per il tempo in cui il dibattimento deve essere rinviato o sospeso a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione al dibattimento di uno o piu' difensori".

Testo vigente dal 18 febbraio 1987

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urn:nir:stato:legge:1987-02-17;29~art1 · fonte su Normattiva