L'articolo 7 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e' sostituito dal seguente: "Art. 7. - Le affissioni di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda negli spazi di cui all'articolo 1 possono essere effettuate direttamente a cura, degli interessati".
Testo vigente dal 30 aprile 1975
