L'articolo 7 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e' sostituito dal seguente: "Art. 7. - Le affissioni di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda negli spazi di cui all'articolo 1 possono essere effettuate direttamente a cura, degli interessati".

Testo vigente dal 30 aprile 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-24;130~art5 · fonte su Normattiva