Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni, la propaganda elettorale per il voto a liste, a candidati alla carica di sindaco e di presidente della provincia, nonche' per il voto di preferenza per singoli candidati alla carica di consigliere comunale o provinciale a mezzo di manifesti e scritti murali, stampati murali e giornali murali e' ammessa nei limiti consentiti dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni; e' invece vietata la propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici, spot pubblicitari e ogni altra forma di trasmissioni pubblicitarie radiotelevisive. Non rientrano nel divieto di cui al comma 1:

  • a)gli annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi o interventi comunque denominati;
  • b)le pubblicazioni di presentazione dei candidati alla carica di sindaco o di presidente della provincia e delle liste partecipanti alla consultazione elettorale;
  • c)la presentazione e illustrazione dei loro programmi elettorali. Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile. In caso di inosservanza delle norme di cui al comma 1 e delle prescrizioni delle autorita' di vigilanza si applicano le norme vigenti in materia per le elezioni alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica. Chiunque contravviene alle restanti norme di cui al presente articolo e' punito con la multa da lire un milione a lire cinquanta milioni. 9 E' fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attivita' di propaganda di qualsiasi genere, ancorche' inerente alla loro attivita' istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa. I divieti di cui al presente articolo non si applicano agli organi ufficiali di informazione dei partiti e dei movimenti politici, nonche' alle stampe elettorali di liste e di candidati impegnati nella competizione elettorale.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

9

La Corte Costituzionale, con sentenza 12-25 luglio 2001, n. 287 (in G.U. 1a s.s. 1/8/2001, n. 30), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 5 del presente art. 29 "nella parte in cui punisce il fatto previsto dal comma 3 con la multa da lire un milione a lire cinquanta milioni, anziche' con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni".

Testo vigente dal 2 agosto 2001

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 287/2001

    Ha colpito questo articolo
    25 luglio 2001

    È costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 della Costituzione - l'art. 29, comma 5, della legge 25 marzo 1993, n. 81, nella parte in cui stabilisce che, in occasione delle campagne elettorali per le elezioni amministrative, la mancata indicazione del nome del committente responsabile sulle pubblicazioni di propaganda elettorale specificate nel comma 3 è punita con la multa da lire un milione a lire cinquanta milioni, anziché con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni. Infatti, tale disposizione stabilisce un trattamento sanzionatorio arbitrariamente più severo rispetto a quello inflitto per la condotta sostanzialmente identica tenuta in occasione di elezioni politiche, e ciò appare tanto più irrazionale ed ingiustificato nel contesto di una disciplina sostanzialmente unitaria della materia e nel quadro della intervenuta depenalizzazione degli illeciti in materia di propaganda elettorale disposta per i vari tipi di competizione elettorale dalla legge n. 515 del 1993. - Sulla discrezionalità del legislatore in materia penale, v. ordinanza n. 144/2001; sul limite alla potestà del legislatore della non arbitrarietà e della ragionevolezza, v. sentenze n. 531/2000 e n. 508/2000. - In materia di propaganda elettorale e relativi illeciti, v. sentenza n. 52/1996. M.F.

    Art. 29 Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 79/2016

    Questione infondata
    7 aprile 2016

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 29, comma 5, in relazione al successivo comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che punisce con la sanzione della multa le pubbliche amministrazioni che, in violazione del divieto loro imposto, svolgano attività di propaganda di qualsiasi genere, anche se inerente alla rispettiva attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale per le elezioni amministrative locali, e per tutta la durata della stessa. Le scelte discrezionali del legislatore nell'individuazione delle condotte punibili e nella configurazione del relativo trattamento sanzionatorio sono sindacabili solo se trasmodano nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, come avviene a fronte di sperequazioni sanzionatorie tra fattispecie omogenee. Nel caso in esame, al contrario di quanto ritenuto dal giudice a quo , la disposizione impugnata non è omogenea all'art. 9 della legge n. 28 del 2000, in tema di condotte realizzate dalle amministrazioni in prossimità di elezioni regionali, politiche ed europee. Quest'ultima fattispecie, inserita nel contesto di un'organica disciplina della comunicazione politica, mira ad evitare che la comunicazione istituzionale delle amministrazioni venga piegata ad obiettivi elettorali ed è presidiata da sanzioni irrogate dall'AGCOM, la cui tipologia conferma che destinatari del divieto sono direttamente le amministrazioni pubbliche e non personalmente i soggetti che ne esercitano le funzioni. Nel caso de quo , al contrario, si vieta la propaganda di qualsiasi genere, avendo cioè a riferimento condotte ulteriori e diverse rispetto a quelle poste in essere nello svolgimento delle funzioni istituzionali dell'amministrazione. Inoltre, il divieto dettato dalla norma sospettata di incostituzionalità, pur essendo testualmente rivolto anch'esso alle pubbliche amministrazioni, per il principio della personalità della responsabilità penale non può che indirizzarsi direttamente ai soggetti titolari di cariche pubbliche a livello locale. Infine, diverso è anche l'arco temporale di efficacia del divieto, cosicché, in definitiva, la norma rivela una formulazione più ampia rispetto a quella presa come tertium comparationis . Sull'assenza di ostacoli alla riproposizione di un'identica questione già sollevata dal medesimo giudice, nel medesimo grado di giudizio, dichiarata manifestamente inammissibile, laddove il giudice a quo integri la precedente motivazione, descrivendo in modo esaustivo i fatti e individuando con chiarezza la questione sollevata, v. le citate sentenze nn. 38/2009, 287/2001 e 176/2000. Sulla possibilità di sindacare le scelte legislative ove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, v., ex multis , le citate sentenze nn. 68/2012, 161/2009 e 324/2008.

    Art. 3 cost. · Art. 29 Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 301/1998

    Questione inammissibile
    18 luglio 1998

    Manifesta inammissibilità delle questioni per difetto di motivazione sulla rilevanza. Invero, nell'ordinanza di rimessione non si coglie il nesso di rilevanza fra le questioni sollevate ed il giudizio pendente dinanzi al giudice 'a quò, ne' si evince se la violazione riguardi la competizione nelle elezioni amministrative o se invece concerna la competizione elettorale politica. - Cfr. S. n. 52/1996, con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale della sanzione penale, in origine prevista per l'uso, per finalità di propaganda elettorale, dell'altoparlante collocato su automobile. red.: G. Leo

    Art. 3 cost. · Art. 29 Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1993-03-25;81~art29 · fonte su Normattiva