Le riunioni elettorali alle quali non si applicano le disposizioni dell'articolo 18 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, a termine dell'ultimo comma dello stesso articolo, possono aver luogo non prima del 30° giorno antecedente la data fissata per le elezioni. Durante detto periodo l'uso di altoparlanti su mezzi mobili e' consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse motivate determinazioni piu' restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti. La contravvenzione alle norme di cui al comma precedente e' punita con l'arresto fino a 6 mesi e con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale, con sentenza 21-27 febbraio 1996, n. 52 (in G.U. 1ª s.s. 06/03/1996 n. 10) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 15, diciassettesimo comma, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 nella parte in cui punisce il fatto previsto dall'art. 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130 con la pena dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000 anziche' con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 2.000.000.

Testo vigente dal 7 marzo 1996

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 52/1996

    Illegittimità dichiarata
    27 febbraio 1996

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 15, comma 17, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, nella parte in cui punisce il fatto previsto dall'art. 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130 - uso di altoparlante collocato su un'automobile per la propaganda elettorale, nei trenta giorni precedenti la data fissata per le elezioni - con la pena dell'arresto e dell'ammenda anziché con la sanzione amministrativa pecuniaria, in quanto, posto che la condotta sopra descritta è analoga per rilievo sociale, identità del bene protetto e sanzioni penali a quelle depenalizzate contemplate dalla norma censurata, il diverso trattamento disposto dalla stessa risulta in contrasto con i principi di ragionevolezza e di razionalità della legislazione. red.: G. Leo

    Art. 15 Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica · Art. 7 Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 138/1985

    Questione infondata
    9 maggio 1985

    Come la Corte ha più volte affermato, la disciplina delle modalità di esercizio di un diritto non costituisce per se stessa lesione del diritto medesimo e non è pertanto costituzionalmente vietata, purché non ne derivi che il diritto risulti snaturato o ne sia reso arduo o addirittura impossibile l'esercizio. Infatti, anche i diritti primari e fondamentali debbono venir contemperati con le esigenze di una tollerabile convivenza e la tutela di altri primari interessi, fra i quali la conservazione dell'ordine pubblico, inteso nel senso di ordine legale su cui poggia la convivenza sociale. Cosicché deve ritenersi che la norma dell'art. 7, comma secondo, della legge 24 aprile 1975, n. 130, mirante a regolamentare l'esercizio del diritto di propaganda elettorale, non contrasta con la libertà di manifestazione del pensiero, essendo volta non già ad impedire che il messaggio propagandistico raggiunga il più ampio numero possibile di destinatari, bensì ad evitare che le probabili sovrapposizioni di contrapposti messaggi elettorali non limitati all'annuncio del luogo e dell'ora del comizio ma risolventisi, essi stessi in comizi, possano, per la confusione che ne deriverebbe, sortire l'effetto di frustrare lo scopo primario della propaganda, che è quello di far giungere ai destinatari un messaggio da essi comprensibile. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale - in riferimento all'art. 21, primo comma, Cost. - dell'art. 7, comma secondo, della legge 24 aprile 1975, n. 130, nella parte in cui consente durante i trenta giorni antecedenti la data delle elezioni l'uso di altoparlanti su mezzi mobili esclusivamente per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale, e non anche per svolgere direttamente tale propaganda). - S. nn. 129/1970; 168/1971.

    Art. 7 Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1975-04-24;130~art7 · fonte su Normattiva