Chiunque rompe o guasta, entro o fuori delle acque territoriali, un cavo o altro ordigno di una comunicazione telegrafica o telefonica sottomarina legalmente posta e che tocca il territorio, una colonia o un possedimento di uno o piu' degli Stati contraenti della Convenzione del 14 marzo 1884 o aderenti alla medesima, ed in tal modo interrompe o impedisce, in tutto o in parte, le comunicazioni telegrafiche o telefoniche, e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 40.000 a lire 400.000. La disposizione del precedente comma si applica anche nel caso di danneggiamento di cavo telegrafico o telefonico sottomarino legalmente posto e temporaneamente non utilizzato.

Testo vigente dal 4 gennaio 1957

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urn:nir:stato:legge:1956-12-19;1447~art1 · fonte del testo