Chiunque imbarca strumenti atti esclusivamente a spezzare o distruggere comunicazioni telegrafiche o telefoniche sottomarine e' punito con l'ammenda da lire 40.000 a lire 400.000. E' punito con la stessa pena chiunque imbarca strumenti atti anche a spezzare o distruggere comunicazioni telegrafiche o telefoniche sottomarine, qualora non sia autorizzato a svolgere attivita' che richiedano l'impiego di tali strumenti. Colui che, svolgendo le attivita' indicate nel comma precedente, rompe o guasta volontariamente un cavo od altro ordigno di una comunicazione telegrafica o telefonica sottomarina e' punito a sensi dell'art. 1, ma le pene sono aumentate.

Testo vigente dal 4 gennaio 1957

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1956-12-19;1447~art3 · fonte del testo