Chiunque trova in mare o dal mare rigettati in localita' del demanio marittimo spezzoni di cavi sottomarini o altri, ordigni appartenenti a comunicazione telegrafica o telefonica sottomarina e' tenuto, entro ventiquattro ore dall'arrivo della nave in porto o dal ritrovamento, a farne denuncia all'autorita' marittima piu' vicina. Chi non osserva tale obbligo e' punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 100.000.

Testo vigente dal 4 gennaio 1957

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urn:nir:stato:legge:1956-12-19;1447~art2 · fonte del testo