Chiunque trova in mare o dal mare rigettati in localita' del demanio marittimo spezzoni di cavi sottomarini o altri, ordigni appartenenti a comunicazione telegrafica o telefonica sottomarina e' tenuto, entro ventiquattro ore dall'arrivo della nave in porto o dal ritrovamento, a farne denuncia all'autorita' marittima piu' vicina. Chi non osserva tale obbligo e' punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 100.000.
Testo vigente dal 4 gennaio 1957
