E' punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire 40.000 a lire 400.000:

  • 1)chiunque per colpa rompe il cavo di una comunicazione telegrafica o telefonica sottomarina ovvero cagiona ad esso guasti tali da interrompere o impedire, in tutto o in parte, le comunicazioni telegrafiche o telefoniche;
  • 2)il comandante di una nave il quale nel far porre o riparare un cavo sottomarino, per inosservanza delle regole sui segnali stabiliti per impedire gli abbordi in mare, abbia dato causa alla rottura o al deterioramento di una comunicazione telegrafica o telefonica sottomarina da parte di altra nave. La disposizione del precedente comma si applica anche nel caso di rottura o danneggiamento di cavo telegrafico o telefonico sottomarino legalmente posto e temporaneamente non utilizzato. Nel caso indicato nel n. 1) la pena e' aumentata se l'autore della rottura o del danneggiamento non ne dia notizia alle autorita' del primo porto ove approda la nave sulla quale e' imbarcato, nel termine di ventiquattro ore dal suo arrivo.

Testo vigente dal 4 gennaio 1957

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urn:nir:stato:legge:1956-12-19;1447~art4 · fonte del testo