Il comandante di una nave italiana che si rifiuta di esibire i documenti richiestigli dagli ufficiali indicati nell'articolo precedente e' punito con la multa da lire 40.000 a lire 400.000. Si applica la reclusione fino a due anni se il rifiuto e' opposto a ufficiali della marina da guerra.

Testo vigente dal 4 gennaio 1957

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urn:nir:stato:legge:1956-12-19;1447~art10 · fonte del testo