Gli ufficiali che, ai sensi dell'art. 9, hanno facolta' di chiedere l'esibizione dei documenti ivi indicati e di compilare processi verbali per l'accertamento dei reati previsti dalla presente legge, sono considerati, nell'esercizio di tale facolta', pubblici ufficiali, anche se non siano ufficiali comandanti navi italiane.

Testo vigente dal 4 gennaio 1957

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urn:nir:stato:legge:1956-12-19;1447~art11 · fonte del testo