Gli ufficiali che, ai sensi dell'art. 9, hanno facolta' di chiedere l'esibizione dei documenti ivi indicati e di compilare processi verbali per l'accertamento dei reati previsti dalla presente legge, sono considerati, nell'esercizio di tale facolta', pubblici ufficiali, anche se non siano ufficiali comandanti navi italiane.
Testo vigente dal 4 gennaio 1957
