Per i danni cagionati dai reati previsti dalla presente legge si applicano le norme contenute negli articoli 185 e seguenti del Codice penale. Per l'indennita' prevista nella prima parte dell'art. 7 della Convenzione internazionale del 14 marzo 1884, si osserva la disposizione contenuta nel capoverso dello stesso articolo.

Testo vigente dal 4 gennaio 1957

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urn:nir:stato:legge:1956-12-19;1447~art12 · fonte del testo