Per i danni cagionati dai reati previsti dalla presente legge si applicano le norme contenute negli articoli 185 e seguenti del Codice penale. Per l'indennita' prevista nella prima parte dell'art. 7 della Convenzione internazionale del 14 marzo 1884, si osserva la disposizione contenuta nel capoverso dello stesso articolo.
Testo vigente dal 4 gennaio 1957
