E' punito con l'ammenda da lire 40.000 a lire 400.000:

  • 1)il comandante di una nave il quale nel far porre o riparare una comunicazione telegrafica o telefonica sottomarina non osserva le norme sui segnali stabiliti per impedire gli abbordi in mare;
  • 2)il comandante o padrone di una nave il quale, vedendo od essendo in condizione di vedere i detti segnali, non si ritira o non si tiene lontano almeno un miglio nautico dalla nave destinata a porre o a riparare una comunicazione telegrafica o telefonica sottomarina;
  • 3)il comandante o padrone di una nave il quale, salvo i casi di forza maggiore, nonostante i segnali che servono a indicare la posizione dei cavi sottomarini, non si tiene lontano dalla linea dei segnali almeno un quarto di miglio nautico.

Testo vigente dal 4 gennaio 1957

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urn:nir:stato:legge:1956-12-19;1447~art6 · fonte del testo